Parte deceduta in primo grado: appello, notifica e raggiungimento della scopo

Qualora la notificazione dell’atto di appello sia stata effettuata nei confronti del procuratore della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado e non degli eredi, sebbene la controparte fosse a conoscenza dell’evento, la nullità dell’impugnazione per omissione del requisito di cui all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 2, è sanata, con efficacia “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio degli eredi, attesa l’applicabilità anche alle notificazioni del principio di sanatoria delle nullità processuali per il raggiungimento dello scopo dell’atto, sicchè non si realizza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 20.11.2018, n. 29900