PARDINI-TINAGLI, Concordato preventivo e prelazione (nota a Tribunale di Prato, Sez. Fall., decr. 22 febbraio 2017)

Ai fini dell’applicazione del divieto di acquisire diritti di prelazione dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo di cui all’art. 168, comma 3 l.f., il privilegio deve essere distinto dal pegno e dall’ipoteca. Dalla lettura coordinata dell’art. 168 e 167, comma 2 l.f. si ricava che tale divieto non riguarda all’acquisto dei privilegi, in quanto questi ultimi nascono esclusivamente per volontà del legislatore. Ne consegue che la disciplina dei privilegi non trova alcuna deroga per effetto della disciplina dettata in materia di concordato preventivo.

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