Articoli da 121 a 162 c.p.c.

Capo I
DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I
DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121.
Libertà di forme
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo. Art. 122.
Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete
In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Art. 123.
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La Redazione

LA NUOVA PROCEDURA CIVILE

ISSN 2281-8693

Rivista on-line (a cadenza giornaliera)

La rivista è stata classificata dal centro ISSN del CNR come scientifica, con la conseguenza che è ammissibile l’inserimento del PDF del contributo read more

Chiamata in causa del terzo: le eccezioni possibili

Quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l’osservanza del precetto di cui al secondo comma dell’art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev’essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d’ufficio dal giudice in detta udienza.

No al risarcimento diretto se le compagnie sono in liquidazione coatta amministrativa

In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, la procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del CdA (Codice delle assicurazioni private) non è applicabile nel caso in cui il veicolo del presunto danneggiante che quello del danneggiato siano coperti per la RCA con compagnie di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa successivamente al sinistro.

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