Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente

Articoli da 474 a 554 c.p.c.

Libro Terzo DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO Art. 474. Titolo esecutivo L’esecuzione forzata non puo’ avere luogo che in virtu’ di un titolo … Read More