Cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità
Rivista scientifica di diritto processuale civile – Direttore scientifico: Luigi Viola
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità
L’interesse ad agire, previsto quale condizione dell’azione dall’art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano
L’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico
Qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome
L’istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com’è noto
L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire
NOTA A CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE TERZA, DECRETO DEL 06.03.2013 di Emanuela PALAMA’ Scarica qui il contributo di E. PALAMA’ >>
Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto
La legittimazione ad un intervento adesivo dipendente presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato