Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva.

Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente

Articoli da 623 a 705 c.p.c.

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Articoli da 555 a 622 c.p.c.

Capo IV DELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Sezione I DEL PIGNORAMENTO Art. 555. Forma del pignoramento Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale … Read More