Pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, prova del pagamento

Va confermato il principio per cui in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”; tuttavia, poiché l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una “probatio diabolica”, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (nella specie, il giudice di primo grado, pur avendo correttamente richiamato il detto principio giurisprudenziale, non ne ha fatto corretta applicazione: infatti la parte non aveva mai contestato il fatto che l’assegno da essa consegnato fosse diverso da quello prodotto in giudizio, in originale, da quest’ultimo, né ha fornito ulteriori spiegazioni riguardo ai suoi rapporti con il traente od il beneficiario, preferendo ritirare il proprio fascicolo di parte e rimanere contumace; ne consegue che, stante il pacifico mancato incasso dell’assegno o di prove da parte della stessa parte in ordine all’avvenuto pagamento dell’importo con altro assegno versato su altri conti correnti della medesima, quest’ultima va condannata alla restituzione in favore dell’appellante dell’importo, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo).

Corte di appello di Roma, sentenza del 11.5.2023, n. 3347