Pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, cessazione della materia della causa di opposizione: conseguenze sulle spese processuali

Se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all’esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ed è per questo che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo – travolge anche il medesimo decreto, che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell’ingiunzione (nel caso di specie il Giudice ritiene che sussistano giusti motivi, anche in ragione del comportamento processuale delle parti, di compensare per un terzo le spese di lite, ponendo i residui due terzi a carico della parte opponente, in ragione del prevalente esito della lite).

Tribunale di Bari, sentenza del 23.9.2020