Pagamenti di assegni con firma apocrifa

L’ente creditizio, per i casi di pagamenti di assegni con firma apocrifa, può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

 

Tribunale di Grosseto, sentenza del 16.02.2017