P.e.c. indicata come esclusivo indirizzo per ricevere comunicazioni: che succede in caso di invio alla p.e.c. del codifensore?

Qualora nell’atto di parte risulti la richiesta di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l’indirizzo p.e.c. di uno degli avvocati difensori, la circostanza che detto procuratore – il cui indirizzo p.e.c. sia legittimamente indicato nell’atto come esclusivo indirizzo per ricevere le comunicazioni – risulti difensore della parte, congiuntamente e disgiuntamente, ad altro avvocato, non influisce sulla irritualità della comunicazione effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica di quest’ultimo. Nell’ipotesi di notificazione avvenuta presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di un avvocato codifensore, ma diverso dall’indirizzo p.e.c. legittimamente indicato nell’atto come esclusivo indirizzo per ricevere le comunicazioni, la circostanza che l’avvocato cui sia stata inviata la comunicazione risulti codifensore, anche disgiuntamente, all’avvocato il cui indirizzo p.e.c. sia legittimamente indicato nell’atto come esclusivo indirizzo per ricevere le comunicazioni, non può elidere il principio, di valenza costituzionale inerente il diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata ex artt. 366 e 136 c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 31.1.2019, n. 2942