Originaria domanda di risoluzione di diritto da clausola risolutiva espressa: la risoluzione ex art. 1453 c.c. chiesta per la prima volta in appello è domanda nuova inammissibile

La domanda ai sensi dell’art. 1453 c.c. è ontologicamente diversa dalla domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione ope legis di cui all’art. 1456 c.c. (domanda di risoluzione di diritto fondata su clausola risolutiva espressa), sia per quanto concerne il petitum, – perchè con la domanda di risoluzione ai sensi dell’art. 1453, si chiede una sentenza costitutiva mentre quella di cui all’art. 1456, postula una sentenza dichiarativa – sia per quanto concerne la causa petendi – perchè nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453, il fatto costitutivo è l’inadempimento grave e colpevole, nell’altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa: conseguentemente, ove la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., sia stata proposta per la prima volta in appello, deve considerarsi domanda nuova, e pertanto preclusa a norma dell’art. 345 c.p.c.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 16.11.2018, n. 29654