Originaria domanda di nullità totale di un contratto di conto corrente bancario: la domanda di nullità parziale può essere introdotta in appello per la prima volta?

Rispetto alla originaria domanda di nullità totale di un contratto di conto corrente bancario, la domanda di nullità parziale può essere dalla stessa parte per la prima volta introdotta in appello, sia in risposta a un rilievo del giudice sia, anche, anticipando detto rilievo. In tal secondo caso la domanda di nullità parziale non può essere considerata “inammissibilmente nuova”, perché la nullità può sempre essere rilevata d’ufficio e non è soggetta, quindi, a vincolo preclusivo. Ciò significa che essa può essere dedotta in primo grado per tutto il corso del processo e sino al momento della precisazione delle conclusioni e che egualmente essa va rilevata dal giudice d’ufficio onde sollecitare il contraddittorio sulla stessa. In simile evenienza la parte può rinunciare alla pretesa originaria per coltivare solo quella di nullità parziale oppure mantenere entrambe le domande. Ma se la nullità parziale non sia stata rilevata in primo grado, la stessa parte può farla valere con l’appello senza incorrere nel divieto dei nova, giacchè finanche in appello il giudice può rilevare la nullità suddetta e sottoporla al contraddittorio proprio allo scopo di consentire alla parte interessata di formulare la domanda. E in tal caso, in mancanza di domanda, l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza ed fini del rigetto della domanda di nullità totale sarebbe idoneo a produrre l’effetto di un giudicato preclusivo con riguardo al profilo (di nullità parziale) deducibile.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.2.2016, n. 2910