Ordine di rilascio di un immobile, opponibilità del titolo esecutivo nei confronti del terzo occupante

L’ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l’ordine “de quo” venir contrastato in forza di un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale (e potendo, se del caso, il detentore provvedere, per converso, alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento proponendo opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ovvero autonoma azione di accertamento. In definitiva, ciò che rileva, ai fini della legittimazione passiva nell’esecuzione per rilascio, è l’occupazione del bene che ne è oggetto, e non già la contemplazione dell’occupante nel titolo che si intende eseguire o la riconducibilità della propria posizione al destinatario dello stesso ordine di rilascio, dal momento che l’occupante può sempre reagire in sede giudiziaria a tutela della vantata situazione: il che, a ben vedere, è quanto avvenuto nel caso in esame.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 2.12.2016, n. 24637