Ordine di integrazione del contraddittorio, litisconsorzio necessario, inesatto ottemperamento

L’ordine di integrazione del contraddittorio, emesso nei confronti di più persone, litisconsorti necessarie, non può ritenersi ottemperato ove la parte, pur avendo provveduto a depositare tempestivamente gli atti di integrazione con le retate delle notificazioni, eseguite a mezzo posta, abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento, relativo anche ad uno solo dei destinatari dell’ordine stesso, dovendosi ritenere non fornita la prova dell’avvenuta ottemperanza, con conseguente inammissibilità del ricorso. Inoltre quando il giudice abbia pronunziato l’ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell’integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall’art. 153 c.p.c., salvo che l’istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.12.2016, n. 27502