Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.: natura e strumenti di tutela

La disciplina di cui all’art. 186 ter c.p.c. non contempla l’apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività dell’ordinanza ingiuntiva con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione; essa prevede piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, tale provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178,1°. co. c.p.c., e, come tal ..........

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