Ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve e liquidazione delle spese di lite

Nel regime successivo alla novella introdotta con L. n. 80 del 2005, l’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere una autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice del merito contestualmente alla valutazione dell’esito complessivo della lite; qualora tale liquidazione sia comunque stata effettuata, deve essere riconsiderata insieme alla decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e sia dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell’esito del giudizio.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.5.2021, n. 12898