Ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.: ricorribile per cassazione?

Va enunciato il seguente principio di diritto: “l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., che dirima la controversia insorta in sede di giudizio di appello in ordine a questione di rito, quale quella della sussistenza dei presupposti di legge per la nomina di consulente tecnico ai sensi degli artt. 599 e 600 c.n., è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, in quanto, per la sua funzione di decisione dotata di efficacia sostitutiva della decisione di primo grado, risulta emessa fuori del presupposto di legge costituito dall’adozione del provvedimento prima di procedere alla ..........

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