Ordinanza di inammissibilità dell’appello: basta una succinta motivazione per relationem “in termini ampi” ai “casi analoghi”, specie in caso di controversie caratterizzate da serialità

Rispetta il dato normativo, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. nella quale la Corte abbia ritenuto inammissibile l’appello per la sua manifesta infondatezza, ovvero per ragioni di merito, rilevando che, in numerosi casi analoghi, le impugnazioni della medesima parte erano state decise nel senso del rigetto. Difatti, il riferimento a precedenti decisioni è espressamente contemplato nell’art. 348 ter c.p.c., che autorizza la motivazione “succinta” anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Tale previsione – ancor più specifica rispetto a quanto già sancito dall’art. 134 c.p.c., comma 1 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, – autorizza una sorta di motivazione per relationem, in termini più ampi di quanto la giurisprudenza era già solita comunque ammettere. Ne consegue che in controversie caratterizzate dalla cosiddetta serialità, dall’identità delle questioni e delle difese svolte (sovente dagli stessi difensori), il rinvio a “casi analoghi”, ancorché generico, è sufficiente ad integrare la “succinta motivazione”, non ravvisandosi alcuna incertezza sulle ragioni dell’inammissibilità.

 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 29.9.2015, n. 19293