Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 c.p.c., strumenti di tutela

Il nuovo art. 181 c.p.c. dispone che in caso di mancata comparizione alla prima udienza delle parti costituite, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti; se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Nella nuova previsione normativa viene meno ogni riferimento all’esclusione dell’impugnabilità dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, sicché deve ritenersi che, rispetto ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della novella  contro l’eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex artt. 181 e 309, siano ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui è pronunciata e, che quando essa sia stata pronunciata erroneamente assume carattere di sentenza in senso sostanziale, perché il giudizio con sentenza doveva essere definito.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.2.2019, n. 4989