Ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, termine di decadenza annuale, perimetrazione applicativa

Il D.L. n. 1996 n. 669, art. 141, comma 1 bis, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44 comma 3, lett. a), convertito in L. n. 326 del 2003, in vigore dal 25 novembre 2003, introduce un termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l’ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti equiparati, applicabile dall’entrata in vigore della norma (25 novembre 2003); ne consegue che esso si applichi anche in relazione alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva deve essere iniziata, o quanto meno deve essere effettuata l’intimazione di pagamento, a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dal 25 novembre 2003, cioè da quando il privato, conseguita la possibilità di avere contezza della introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.5.2020, n. 9063