Ordinanza di assegnazione: il terzo pignorato può opporre al creditore i suoi crediti nei confronti dell’originario creditore?

Con l’ordinanza di assegnazione si verifica la modificazione soggettiva dell’obbligazione, in quanto cambia il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere al fine di liberarsi dall’obbligazione, con la sostituzione dell’assegnatario all’originario creditore. Da questo momento, e prima di procedere al pagamento, la banca terzo pignorato può legittimamente opporre al creditore i suoi crediti nei confronti dell’originario creditore anche se formatisi precedentemente alla ordinanza di assegnazione, perchè la coesistenza di contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato consegue alla ordinanza di assegnazione e si verifica in conseguenza di essa.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.7.2018, n. 17441