Ordinanza decisoria conclusiva di rito sommario di cognizione: appellabile anche se di rigetto. Roma contesta Roma: contrasto tra sezioni della stessa Corte di Appello.
L’ordinanza decisoria di rigetto, conclusiva di un procedimento sommario di cognizione, è appellabile. Non osta a ciò il dato testuale del richiamo al solo sesto comma dell’art. 702 ter c.p.c.; ed infatti il sesto comma è una specificazione del precedente quinto comma, ove si individua in via generale, nella ordinanza, la forma del provvedimento che definisce il giudizio, sia esso di accoglimento o di rigetto; il successivo sesto comma in definitiva si limita a chiarire che tale ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, è provvisoriamente esecutiva (del resto un capo condannatorio relativo alle spese e, dunque, suscettibile di provvisoria esecuzione può esservi anche nella pronuncia di rigetto). Il rinvio di cui all’art. 702 quater c.p.c. alla ordinanza di cui al sesto comma, non può dunque essere letto in maniera riduttiva con riferimento alla sola ordinanza di accoglimento [Corte di Appello di Roma, sezione prima, sentenza del 13.3.2013].
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