Ordinanza con cui il tribunale decide una controversia elettorale, appello: forma e termini

L’appello avverso l’ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia elettorale va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall’art. 702 quater c.p.c. (di “trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”), sicchè la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell’atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine. La tesi secondo cui si applicherebbe del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 22, comma 9, che prevede la decorrenza del termine ex art. 702 quater “dall’ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza nell’albo dell’ente” (di cui del medesimo art. 22, comma 6), è infondata, applicandosi tale disposizione soltanto all’impugnativa proposta da “ogni altro cittadino elettore o diretto interessato” e, quindi, soltanto da chi non è stato parte del giudizio.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.2.2016, n. 3333