Ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, spese di lite, strumento di tutela

Va condiviso il prevalente orientamento di legittimità per cui contro l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’art. 288 c.p.c., u.c. preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto. Lo stesso indirizzo ermeneutico puntualizza che, all’esito del procedimento di correzione, il giudice non deve liquidare le spese, trattandosi di procedimento non strettamente contenzioso, ma di natura amministrativa, nel cui ambito non sarebbe individuabile una parte soccombente.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.12.2023, n. 36143