Opposizioni esecutive e controversie distributive: il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti

Va affermato il seguente principio di diritto: in materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario. Pertanto, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire alla Corte di verificare l’integrità del contraddittorio ed eventualmente provvedere ad ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.6.2020, n. 11268