Opposizione ex art. 615 c.p.c. dopo la novella del d.l. 35/2015

L’art. 615 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del Decreto-Legge 14 marzo 2005 n. 35 (in Gazz. Uff., 16 marzo 2005, n. 62), convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, espressamente dispone che “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o per valore e per territorio a norma dell’art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo”.

La predetta modifica normativa, introducendo la possibilità per il giudice dell’opposizione a precetto di sospendere, concorrendo gravi motivi, l’efficacia esecutiva del titolo, ha essenzialmente risolto la problematica, dibattuta in dottrina e giurisprudenza, in ordine alla mancanza di strumenti processuali tipici diretti a paralizzare l’inizio dell’esecuzione, con conseguente necessità di attendere l’inizio dell’esecuzione per poterne chiedere la sospensione, e all’eventuale ammissibilità di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire l’inizio dell’esecuzione.

 

 

Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 19.07.2016