Opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2, accoglimento, conseguenze

La sentenza che accoglie l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2, proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.), quando si ha l’effetto di dolo o collusione a suo danno (e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l’inefficacia del precedente giudicato opposto, nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la totale eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24631