Opposizione di terzo ordinaria: presupposti di ammissibilità

L’opposizione ordinaria di terzo di cui al comma 1 dell’art. 404 c.p.c. non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. Non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell’apposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata. Ne consegue che la domanda, fondata su una situazione giuridica, quella del creditore, non autonoma ed incompatibile rispetto a quella oggetto dell’accertamento contenuto nella sentenza, ma da questa dipendente, è inammissibile.

Tribunale di Roma, sentenza del 8.1.2016, n. 191