Opposizione di terzo, onere ella prova e sentenza di accertamento dell’usucapione

Il giudizio ex art. 619 c.p.c. è un giudizio autonomo che segue le regole ordinarie, finalizzato ad accertare l’esistenza del diritto di proprietà o di un altro diritto reale del terzo sui beni pignorati; come tale, quindi, l’onere di provare la titolarità del diritto del terzo, quale fatto costitutivo della pretesa, è a carico dell’attore opponente. Intrapresa dal creditore ipotecario, contro il suo debitore, procedura esecutiva immobiliare, l’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., fondata sull’usucapione della piena proprietà del bene pignorato ed ipotecato, non può essere decisa dal giudice dell’esecuzione riconoscendo efficacia di giudicato, anche nei confronti del creditore ipotecario, alla sentenza di accertamento dell’usucapione, resa all’esito di autonomo giudizio – peraltro solo pendente al momento della proposizione del ricorso ex art. 619 cod. proc. civ. – intercorso, in via esclusiva, tra il debitore (titolare formale del diritto di proprietà) e l’usucapiente, non potendo detta sentenza spiegare effetti contro il creditore ipotecario ai sensi dell’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ciò che impone al giudice dell’opposizione all’esecuzione di considerare la sentenza “de qua”, con motivato e logico apprezzamento, solo come un’eventuale prova dell’intervenuta usucapione, in relazione alla cui sussistenza egli è, pertanto, tenuto dare corso all’istruzione della causa.

Tribunale di Massa, sentenza del 25.2.2016, n. 193