Opposizione di terzo: mezzo di impugnazione facoltativo; mancato decorso del termine lungo per impugnare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., inammissibilità; proposta con memoria ex art. 183 c.p.c., inammissibilità

Giusto il disposto di cui all’art. 404 c.p.c., comma 1, è inammissibile l’opposizione di terzo qualora al momento della sua proposizione la sentenza impugnata non sia ancora passata in giudicato, non essendo ancora decorso del tutto il termine lungo per impugnare. Infatti, va confermato che, con riferimento alla sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia, cosicchè tale pronuncia non è dotata di esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. e non può ritenersi esecutiva se non quando è passata in giudicato.

L’opposizione ordinaria di terzo è un mezzo di impugnazione facoltativo, perchè il terzo, titolare di un diritto autonomo ed incompatibile rispetto al diritto oggetto della sentenza resa inter alios, non essendo soggetto all’efficacia di tale sentenza, può liberamente fare valere il suo diritto in un autonomo processo a cognizione piena; salva sempre la facoltà di intervenire nel processo inter alios – finchè questo sia pendente – in primo grado (art. 105 c.p.c.) o nel giudizio di appello (art. 344 c.p.c.). In ogni caso, poi, anche nell’ipotesi in cui il promissario acquirente, in cui favore è stata emessa la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 c.c., trasferisse il bene in favore di un terzo di buona fede, con atto trascritto prima della trascrizione dell’opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c., comma 1, l’opponente non resterebbe privo di tutela, potendo egli agire nei confronti del dante causa, per la restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo e per il risarcimento dei danni.

È inammissibile, per mutatio libelli, l’opposizione revocatoria proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto domanda nuova rispetto alla opposizione ordinaria di terzo originariamente proposta. Essa va inoltre ritenuta una mutatio libelli anche rispetto alla domanda di annullamento del contratto preliminare per dolo proposta con l’atto di citazione, diversi essendo gli elementi identificativi delle due domande.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.2.2016, n. 2638