Opposizione di terzo e termini.

Il termine per proporre opposizione di terzo desumibile dall’art. 325, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza passato in giudicato, o comunque esecutiva, è stabilito con esclusivo riferimento all’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. e non concerne l’opposizione di terzo ordinaria, il cui esercizio non trova altro limite che l’estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 13.1.2014, n. 466].

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