Opposizione allo stato passivo, produzione di nuovi documenti

Con riferimento alla ritenuta inammissibilità della produzione di nuovi documenti in sede di opposizione allo stato passivo, va confermato che è fuori luogo ogni richiamo alla disciplina della produzione dei documenti in appello e all’art. 345 c.p.c., perchè si è qui al di fuori del giudizio ordinario di cognizione, nè l’opposizione può essere qualificata come appello.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.4.2016, n. 7322