Opposizione allo stato passivo, onere di indicare i documenti di cui ci si avvale già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo, difetto della produzione di taluno di essi, conseguenze

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’onere per il creditore opponente è soltanto quello di indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo dinanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di taluno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo di ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito, e non può, dunque, come è invece avvenuto nel caso in esame, dichiarare infondata l’opposizione per difetto di prova.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 9.2.2018, n. 3259