Opposizione allo stato passivo, omessa produzione della copia autentica dello stato passivo: improcedibilità?

Va data continuità al principio secondo cui, in tema di opposizione allo stato passivo, non incorre nella sanzione dell’improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato, non trovando applicazione l’art. 347 c.p.c., comma 2, previsto solo per l’appello e potendo, comunque, il tribunale accedere direttamente al fascicolo di cui all’art. 90 L. Fall. per conoscere il contenuto del provvedimento impugnato.

Cassazione civile, sezioni sesta, ordinanza del 7.4.2021, n. 9339