Opposizione allo stato passivo ed eccezioni nuove

È da confermare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo è possibile che il curatore fallimentare o il commissario nell’amministrazione straordinaria introduca eccezioni nuove; tuttavia, tali sono le eccezioni “non formulate già in sede di verifica”; e in tal caso, peraltro, solo in relazione ai contenuti e ai termini dell’eccezione nuova il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all’opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. Chiaro è, però, che resta inconferente evocare tale insegnamento laddove l’eccezione (in senso lato) sia stata già formulata in sede di formazione del progetto di stato passivo, poiché in tal caso l’eccezione non può in alcun modo ritenersi giustappunto nuova nella sede di cui all’art. 98 L. Fall., allorché sia ulteriormente dedotta per sorreggere il diniego di ammissione motivato sulla base di altra ratio decidendi.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 25.3.2022, n. 9723