Opposizione all’esecuzione, titolo di provenienza giudiziale, eccezioni sollevabili

Va confermato che in tema di opposizione all’esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l’opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti l’efficacia esecutiva del titolo ovvero l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela. Ne consegue che quando l’opposizione sia proposta sulla scorta di un titolo di formazione giudiziale, possono essere fatte valere le ragioni di nullità della decisione, ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice, mentre con l’opposizione a precetto possono farsi valere le ragioni inerenti la mancanza del titolo esecutivo [Tribunale di Foggia, sentenza del 12.12.2014].

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