Opposizione all’esecuzione, termine d’impugnazione, momento in cui è stata introdotta la fase sommaria

L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicchè ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. Ne consegue che il giudice investito dell’appello contro la relativa sentenza di primo grado nel regime dell’impugnazione reintrodotto dalla L. n. 69 del 2009, con la modifica dell’art. 616 c.p.c., nel senso dell’appellabilità della sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione, erroneamente dichiara inammissibile l’appello, reputando operante il regime della ricorribilità in Cassazione introdotto dalla L. n. 52 del 2006, con la precedente modifica dello stesso art. 616 c.p.c.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.4.2017, n. 9352