Opposizione all’esecuzione, tardiva iscrizione a ruolo: quali conseguenze?

 

Secondo l’art. 616 c.p.c., il giudizio di merito deve essere introdotto nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione; entro tale termine, deve essere dunque notificato l’atto di citazione, assegnando alla parte convenuta almeno quarantacinque giorni liberi prima dell’udienza. L’art. 616 c.p.c. rinvia, in effetti, al solo art. 163-bis c.p.c. e non all’art. 165 c.p.c.. In questa norma è prevista la riduzione alla metà del termine per l’iscrizione a ruolo nelle cause di cui al secondo comma dell’art. 163-bis c.p.c.: quelle, cioé, in cui, a fronte di esigenze di pronta spedizione, il termine a comparire è stato abbreviato dal presidente del tribunale. Alla riduzione del termine per la difesa del convenuto segue quindi, per l’attore, un ridotto termine per l’iscrizione a ruolo, in un quadro generale di accelerazione. Il termine a comparire è ridotto ex lege nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata, che, costituendo parentesi cognitive di un procedimento già in corso, devono essere rapidamente definite; la ratio, dunque, è la stessa che ispira le cause la cui necessità di pronta spedizione è affidata caso per caso alla valutazione del presidente del tribunale. Ciò posto, si deve però stabilire quali siano le conseguenze della tardiva iscrizione a ruolo. La sanzione di improcedibilità in caso di mancata attività dell’attore, previa declaratoria di esecutività del provvedimento monitorio, è prevista dal solo art. 647 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel giudizio contenzioso ordinario, si deve invece applicare l’art. 171 c.p.c., che prevede la sanzione di cui all’art. 307 c.p.c. solo per il caso in cui nessuna delle parti si costituisca nei termini stabiliti; qualora quindi il convenuto si costituisca tempestivamente (nel termine di dieci giorni stabilito dall’art. 166 c.p.c.), la pur tardiva costituzione dell’attore non comporta alcuna conseguenza.

 

Tribunale di Torino, sentenza del 20.6.2016, n. 3476

 

…omissis…

 

Compito di questa causa è decidere sulla fondatezza dei motivi di opposizione.

La prima obiezione della convenuta attiene alla tempestività dell’iscrizione a ruolo. Infatti, il giudice dell’esecuzione, applicando l’art. 616 c.p.c., ha fissato il termine di novanta giorni per l’introduzione della causa di merito, con l’osservanza dei termini di cui all’art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà.

Nel caso di specie, la causa è stata correttamente introdotta con atto di citazione, ma, secondo la convenuta, essendo stato in effetti concesso un termine a comparire di ottanta giorni (inferiore a quello ordinario di novanta giorni), la costituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., avrebbe dovuto avvenire depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo entro cinque giorni dalla prima notificazione; invece, l’atto di citazione è stato notificato il 16 luglio 2015 e l’iscrizione a ruolo è avvenuta il 24 luglio 2015, otto giorni dopo. La causa sarebbe dunque improcedibile. Su questa eccezione (al cui accoglimento gli attori si sono opposti) la causa è stata assegnata a decisione.

Sostengono gli zzzzzhe la giurisprudenza menzionata da controparte sulla riduzione del termine per l’iscrizione a ruolo è stata elaborata per l’opposizione a decreto ingiuntivo e che nessuna sanzione è comunque prevista dall’art. 616 c.p.c.; al più, potrebbe essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo con possibilità di riassunzione. In ogni caso, giacché la convenuta si è costituita esponendo compiutamente le sue ragioni, nessun diritto di difesa è stato violato.

Secondo l’art. 616 c.p.c., il giudizio di merito deve essere introdotto nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione; entro tale termine, deve essere dunque notificato l’atto di citazione, assegnando alla parte convenuta almeno quarantacinque giorni liberi prima dell’udienza. L’art. 616 c.p.c. rinvia, in effetti, al solo art. 163-bis c.p.c. e non all’art. 165 c.p.c.. In questa norma è prevista la riduzione alla metà del termine per l’iscrizione a ruolo nelle cause di cui al secondo comma dell’art. 163-bis c.p.c.: quelle, cioé, in cui, a fronte di esigenze di pronta spedizione, il termine a comparire è stato abbreviato dal presidente del tribunale. Alla riduzione del termine per la difesa del convenuto segue quindi, per l’attore, un ridotto termine per l’iscrizione a ruolo, in un quadro generale di accelerazione. Il termine a comparire è ridotto ex lege nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata, che, costituendo parentesi cognitive di un procedimento già in corso, devono essere rapidamente definite; la ratio, dunque, è la stessa che ispira le cause la cui necessità di pronta spedizione è affidata caso per caso alla valutazione del presidente del tribunale. D’altra parte, la giurisprudenza formatasi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo (altra ipotesi di riduzione ex lege dei termini ex art. 163-bis c.p.c., senza espresso rinvio all’art. 165 c.p.c.) riteneva che alla riduzione del termine a comparire conseguisse la riduzione del termine di costituzione dell’opponente e, dunque, di iscrizione a ruolo della causa. Ciò posto, si deve però stabilire quali siano le conseguenze della tardiva iscrizione a ruolo. La sanzione di improcedibilità in caso di mancata attività dell’attore, previa declaratoria di esecutività del provvedimento monitorio, è prevista dal solo art. 647 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel giudizio contenzioso ordinario, si deve invece applicare l’art. 171 c.p.c., che prevede la sanzione di cui all’art. 307 c.p.c. solo per il caso in cui nessuna delle parti si costituisca nei termini stabiliti; nel caso di specie, la convenuta si è tempestivamente costituita, nel termine di dieci giorni stabilito dall’art. 166 c.p.c., sicché la pur tardiva costituzione degli attori non comporta alcuna conseguenza.

 L’eccezione preliminare processuale dizzzzzz dunque essere respinta.

Sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.

Al prosieguo della causa si provvede con separata ordinanza.

 

pqm

 

Parzialmente pronunciando, respinge l’eccezione preliminare di improcedibilità proposta da zzzzzznei confronti di zzzzz per il prosieguo con separata ordinanza.