Opposizione all’esecuzione: sospensione dei termini per il periodo feriale

Vero è che in tema di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., presupposto per l’applicazione della sospensione dei termini feriali è dato dal cumulo, nel medesimo giudizio, di altra autonoma e distinta controversia, legata alla prima da ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. Ma è altrettanto vero che in tema di opposizione all’esecuzione, questa domanda non è soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, così come quella di risarcimento del danno; ciò in quanto l’esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile per la natura della causa (opposizione esecutiva), lo è anche per la domanda accessoria perché accessorium sequitur principale, dovendosi ribadire che tale regola trova applicazione nel medesimo processo anche per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quando la stessa abbia carattere accessorio e consequenziale (dovendo prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali) [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 5.3.2015, n. 4653].

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