Opposizione all’esecuzione, sentenza, strumento di tutela

Dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14, che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione “è decisa con sentenza non impugnabile”, si pose un problema di coordinamento di tale norma – destinata, in sè e per sè, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l’inizio dell’esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi – con la norma del precedente art. 615 c.p.c., comma 1. Va al riguardo dato seguito – tra le due opzioni interpretative sostenute dalla Cassazione, all’interpretazione che afferma l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell’appello, anche per le sentenze conclusive dei giudizi ex art. 615 c.p.c., comma 1, così accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentenze di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata. Va pertanto ritenuta corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.12.2016, n. 25443