Opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, giudice competente

Al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo quale la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, il contribuente ha la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione, il Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, comma 1, c.p.c., quello che può conoscere della sanzione – cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione a provvedimento sanzionatorio -, restando applicabile in toto il rito ordinario, con esclusione del procedimento a struttura semplificata originariamente previsto per tale opposizione dall’art. 23 della legge 24/11/1981, n. 689 e ora dall’art. 7 del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011.

Tribunale di Bari, sentenza del 15.3.2022, n. 989