Opposizione all’esecuzione – ordinanze – spese

La struttura bifasica dei giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi non esclude l’unitarietà del procedimento, poiché, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità  la cesura tra la fase sommaria innanzi al giudice dell’esecuzione e quella successiva è stata introdotta essenzialmente al fine di attribuire la cognizione del merito dell’opposizione a un giudice tendenzialmente diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la fase sommaria (e, dopo l’introduzione dell’articolo 186-bis disp. att. c.p.c., anche ad un “magistrato” diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione ex art. 617 c.p.c.).

Se, pertanto, l’istanza di sospensione dell’esecuzione presuppone la preventiva o coeva proposizione dell’opposizione, che introduce il giudizio di merito cui la cautela della sospensione accede, non v’è dubbio che il provvedimento del giudice dell’esecuzione sulla sospensione (e, analogamente, il provvedimento collegiale in caso di reclamo) costituisca espressione della tutela cautelare in corso di causa.

In coerenza con la disciplina del procedimento cautelare uniforme deve, pertanto, ritenersi che né l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 624 c.p.c. né quella in sede di reclamo debbano contenere alcuna statuizione sulle spese.

 

Corte di Appello di Napoli, sezione III bis, sentenza del 25.05.2017