Opposizione all’esecuzione: no a nuove eccezioni e mutamento dei motivi

Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio”. Così, atteso il carattere unitario (seppur con l’articolazione bifasica) della controversia oppositiva, non è ammissibile dedurre con l’atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova”

Tribunale di Milano, sentenza del 16.1.2020, n. 406