Opposizione all’esecuzione iniziata e spese di lite

Possono affermarsi i seguenti principi di diritto:

– “In tema di opposizione all’esecuzione iniziata, ex art. 615 c.p.c., comma 2, qualora il giudice dell’esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l’ordinanza con cui provvede sulla sospensione, costituisce onere della parte vittoriosa, che abbia interesse alla relativa liquidazione, instaurare lo stesso giudizio di merito, o in alternativa avanzare istanza di integrazione dell’ordinanza stessa, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., prima della scadenza del termine di cui all’art. 616 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale loro rimessione in termini, ove occorra) la possibilità di contestare la liquidazione nell’ambito della fase di merito dell’opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili”;

– “In tema di opposizione all’esecuzione iniziata, ex art. 615 c.p.c., comma 2, qualora l’ordinanza che dispone sulla sospensione ex art. 624 c.p.c., comma 1, non contenga statuizione sulle spese della fase sommaria e la parte vittoriosa non introduca il giudizio di merito nel termine di cui all’art. 616 c.p.c., né chieda tempestivamente l’integrazione dell’ordinanza ex art. 289 c.p.c., il giudice dell’esecuzione non può provvedervi con la diversa ordinanza che pronuncia l’estinzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, giacché le spese indicate in detta disposizione concernono il solo procedimento esecutivo e non anche quelle dell’opposizione all’esecuzione; ne deriva che, in tal caso, la parte che ne sia stata erroneamente gravata può contestare detta statuizione proponendo reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., in forza di quanto previsto dallo stesso art. 624 c.p.c., comma 3, ult. periodo”.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.4.2022, n. 12977