Opposizione all’esecuzione forzata: no a deduzione di fatti precedenti alla formazione del giudicato sul titolo

In sede di opposizione alla esecuzione forzata, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto – e dovuto – essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.4.2017, n. 10395