Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.: può farsi valere una sopravvenuta inesistenza o inefficacia del titolo?

Nel giudizio di cognizione intentato ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., possono essere eccepiti dall’opponente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, purché gli stessi siano successivi alla relativa emanazione. Alteris verbis, in sede di opposizione all’esecuzione, può farsi valere una sopravvenuta inesistenza o inefficacia del titolo, a condizione che sia dovuta a eventi postumi rispetto al momento in cui lo stesso si è formato ed è divenuto irrevocabile, stante il principio dell’intangibilità del giudicato, o, comunque, idoneo a fondare l’esercizio dell’azione esecutiva e non anche, in quest’ultimo caso, a circostanze deducibili mediante i mezzi di impugnazione predisposti dal legislatore per consentirne la relativa rimozione.

 

Tribunale di Salerno, sezione terza, sentenza del 20.11.2015, n. 4852