Opposizione all’esecuzione diretta a contestare l’esistenza del titolo esecutivo introdotta contro una cartella esattoriale: competenza per materia del tribunale o del giudice di pace?

La controversia di opposizione all’esecuzione diretta a contestare l’esistenza del titolo esecutivo, che venga introdotta contro una cartella esattoriale emessa su richiesta di iscrizione a ruolo, pervenuta all’esattore da un ufficio giudiziario e relativa ad una pretesa di restituzione di somme ricevute a titolo di pagamento di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato rese da un avvocato e manifestatasi con un provvedimento dispositivo del pagamento in restituzione emesso dal presidente del tribunale, con concessione di un termine e avvertimento in mancanza di rispetto di volersi procedere alla iscrizione a ruolo, spetta nel merito alla competenza per materia del tribunale e non può, nemmeno ratione valoris, spettare mai al giudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa ipoteticamente posta in esecuzione rientrerebbe nella competenza per materia del tribunale.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.5.2016, n. 10395