Opposizione all’esecuzione, accoglimenti, azione di ripetizione del debitore

La sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell’art. 615 C.p.c., commi 1 e 2, anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum- ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto l’azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal Giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione -che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede- di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo. In tal caso, accertato dal Giudice della opposizione che il diritto a procedere ad esecuzione forzata concerneva un credito per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, relativo ad un “quantum” per interessi e rivalutazione, inferiore a quello intimato con il precetto ed oggetto del pignoramento, il debitore espropriato del maggiore importo in esecuzione della ordinanza di assegnazione del GE, è legittimato a ripetere dal creditore la somma indebita assegnata. In difetto di accertamento giudiziale ex art. 615 C.p.c., sia pure con sentenza sopravvenuta alla ordinanza di assegnazione, questa ultima deve ritenersi intangibile, rimanendo indifferente la procedura esecutiva -e rimanendo sottratti alla verifica di validità gli atti della stessa- ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall’ordinamento.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.2.2019, n. 4528