Opposizione agli atti esecutivi – revoca dei provvedimenti – interesse

In tema di esecuzione forzata, il potere del giudice dell’esecuzione di revocare i propri provvedimenti, ai sensi dell’art. 487 cod. proc. civ., concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, qualora, proposta tale opposizione, il giudice revochi l’ordinanza opposta, l’opponente perde interesse all’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione, finalizzato alla rimozione del provvedimento stesso.

 

 

Tribunale di Bolzano, sezione prima, sentenza del 23.02.2019