Opposizione agli atti esecutivi: le nullità procedimentali precedenti alla vendita vanno fatte valere prima che la vendita abbia luogo

Alla luce dell’art. 2929 c.c. (per cui: a. eventuali nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non hanno effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente; b. gli altri creditori non sono in ogni caso tenuti a restituire quanto hanno percepito in virtù dell’esecuzione), il debitore deve attivarsi per far valere eventuali nullità procedimentali precedenti alla vendita, oltre che nel rispetto dei termini fissati dall’art. 617 c.p.c., in ogni caso, prima che la vendita stessa abbia luogo. Questa norma, quindi, costituisce uno sbarramento esterno alla proponibilità delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che non possono mai essere utilmente proposte se la vendita sia già intervenuta. Ciò vale anche rispetto alle altre opposizioni, nel senso che ove proposte quando la vendita sia già intervenuta non possono spiegare, se accolte, effetto recuperatorio del bene nel patrimonio dell’opponente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.2.2015, n. 2472].

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